Art. 27.
(Sospensione del processo).

      1. In materia di sospensione del processo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplinare la sospensione del processo, stabilendo:

              1) le ipotesi di sospensione per pregiudizialità;

              2) le ipotesi di sospensione impropria;

              3) la possibilità di sospensione concordata, fissando congrui limiti di tempo

 

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nei soli casi in cui la domanda sia soggetta a trascrizione, nonché consentendo al giudice di ordinare la riassunzione quando sussistono interessi di terzi;

          b) procedere ad una tendenziale unificazione del regime processuale dei vari provvedimenti di sospensione, prevedendo la reclamabilità del provvedimento che decide in ordine alla sospensione.