1. In materia di sospensione del processo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare la sospensione del processo, stabilendo:
1) le ipotesi di sospensione per pregiudizialità;
2) le ipotesi di sospensione impropria;
3) la possibilità di sospensione concordata, fissando congrui limiti di tempo
b) procedere ad una tendenziale unificazione del regime processuale dei vari provvedimenti di sospensione, prevedendo la reclamabilità del provvedimento che decide in ordine alla sospensione.